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Il delitto di corruzione in concorso con il reato di comparaggio

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Il delitto di corruzione in concorso con il reato di comparaggio

Pronunciandosi su una vicenda che vedeva indagate 17 persone, per i delitti di associazione per delinquere, abuso d’ufficio, turbativa d’asta, rivelazione di segreto d’ufficio, corruzione (con contestazione non cautelare estesa al reato di cui al R.D. n. 1265 del 1934, art. 170, di indebita agevolazione della diffusione di specialità medicinali), la Cassazione, nel confermare l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva ritenuto corretta la decisione del GIP di respingere la richiesta di arresto, ha affermato il principio secondo cui il delitto di corruzione può ben concorrere con il reato di comparaggio, cioè con la contravvenzione prevista e punita al R.D. n. 1265 del 1934, art. 170.

Il c.d. comparaggio è un reato diffuso in alcuni ambienti riguardanti la salute dei cittadini, come negli studi medici, gli ospedali e nelle farmacie. Si tratta di una pratica per cui taluni medici, farmacisti, veterinari, o altri operatori sanitari accettano denaro, premi, regali, viaggi (ad esempio sotto forma di partecipazione pagata a congressi svolgentisi in ricercate località turistiche) o donazioni da emissari dell’industria farmaceutica, in cambio della prescrizione di determinati farmaci o strumentazione diagnostica piuttosto che di altri, o anche nel caso in cui non esista un effettivo bisogno di ricorrere a tali prescrizioni. La pratica del comparaggio non comporta necessariamente sempre un cambiamento nello scopo delle terapie: esse possono in alcuni casi comunque soddisfare le esigenze del paziente, ma spostano gl’interessi economici dei sistemi sanitari nazionali verso l’arricchimento dell’industria farmaceutica e dell’operatore sanitario, come può avvenire prescrivendo un farmaco di marca in luogo del farmaco equivalente esistente e disponibile nel mercato.

Tale reato, nel nostro ordinamento giuridico, è previsto come reato dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”, agli artt. 170, 171 e 172, nonché dal D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 “Codice del farmaco”, all’art. 147, comma 5. La condotta illecita del medico o del veterinario consiste per queste norme nell’accettazione di utilità di qualsiasi natura (o di promessa delle stesse) allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico; analogamente, è illecita la condotta del farmacista che altrettanto riceva per analoga agevolazione della diffusione di prodotti a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita.

Nel caso sottoposto alla Cassazione, si trattava di una vicenda relativa ad una gara bandita da una struttura ospedaliera, per l’approvvigionamento di immunoglobuline antiepatite b, che sarebbe stata pilotata per favorire gli interessi di una società, effettiva aggiudicataria della commessa (del valore di oltre 6 milioni di Euro al netto dell’IVA), anche grazie alla mediazione di uno degli indagati, presidente di una associazione costituita tra persone con fegato trapiantato, oggetto primario di indagine in relazione a presunte truffe che non rilevavano nell’odierno giudizio. Secondo l’impostazione accusatoria, detta procedura sarebbe stata “guidata” attraverso la concertazione delle offerte tra i responsabili della società poi risultata aggiudicataria ed i pubblici funzionari dirigenti dell’Azienda ospedaliera, e, inoltre, attraverso la introduzione nel bando di specifiche tecniche che avrebbero comunque favorito la società nel caso di pluralità di offerte per altri versi equivalenti. L’operazione avrebbe costituito parziale attuazione di un patto di delinquenza istituito, attraverso il già citato ruolo di mediazione del presidente dell’associazione, tra i dirigenti e responsabili dell’azienda farmaceutica ed il responsabile per il settore dei trapianti epatici dalla struttura ospedaliera, al fine di favorire la diffusione dei prodotti della società presso la stessa azienda e, in generale, sul mercato regionale dei farmaci destinati, in special modo, ai trapiantati di fegato ed ai portatori di patologie epatiche.

La Cassazione, nel respingere il ricorso del PM contro il diniego degli arresti, ha ribadito la possibilità di un concorso tra il delitto di corruzione e quello di comparaggio, richiamandosi a quella giurisprudenza secondo cui è configurabile il concorso formale tra il reato di “comparaggio” ed il reato di corruzione impropria, stante la clausola di riserva dell’applicabilità delle norme sul concorso dei reati, espressamente prevista dal suddetto art. 170, comma 2, che esclude il rapporto di specialità tra le due fattispecie incriminatrici.

Cass. Pen., Sez. VI, 8 settembre 2014, n. 37238

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO’ Antonio Stefan – Presidente –

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere –

Dott. LEO Guglielm – rel. Consigliere –

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere –

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto dal Pubblico ministero nel procedimento penale a carico di:

 

Svolgimento del processo

 

1. E’ impugnata l’ordinanza dell’8/11/2013 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’appello cautelare, ha rigettato l’impugnazione proposta dal Pubblico ministero riguardo ad un provvedimento assunto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 15/01/2013.

Con tale provvedimento, in particolare, era stata respinta – per il difetto dei necessari indizi di sussistenza dei fatti ipotizzati – una richiesta di applicazione di misure cautelari personali proposta nei confronti di 17 persone, per i delitti di associazione per delinquere, abuso d’ufficio, turbativa d’asta, rivelazione di segreto d’ufficio, corruzione, con contestazione non cautelare estesa al reato di cui al R.D. n. 1265 del 1934, art. 170, di indebita agevolazione della diffusione di specialità medicinali.

Il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento reiettivo assunto dal Giudice per le indagini preliminari.

2. L’ordinanza impugnata richiama integralmente e ripetutamente quella assunta dal Giudice di prime cure.

Dal complesso delle relative motivazioni emerge anzitutto la vicenda relativa ad una gara bandita dall’amministrazione dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, per l’approvvigionamento di immunoglobuline antiepatite b, che sarebbe stata pilotata per favorire gli interessi della società Grifols Italia, effettiva aggiudicataria della commessa (del valore di oltre 6 milioni di Euro al netto dell’IVA), anche grazie alla mediazione dell’indagato Mo.Fr., presidente di una associazione costituita tra persone con fegato trapiantato, oggetto primario di indagine in relazione a presunte truffe che non rilevano nell’odierno giudizio.

E’ in particolare emerso che l’Azienda Cardarelli, sebbene la competenza relativa fosse stata trasferita da una legge regionale alla Società Regionale per la Sanità, e sebbene forniture di immunoglobuline fossero state già aggiudicate a società concorrenti della Grifols, avesse bandito una nuova procedura di acquisto.

Secondo l’impostazione accusatoria, detta procedura sarebbe stata “guidata” attraverso la concertazione delle offerte tra i responsabili della società poi risultata aggiudicataria ed i pubblici funzionari dirigenti dell’Azienda ospedaliera, e, inoltre, attraverso la introduzione nel bando di specifiche tecniche che avrebbero comunque favorito la Grifols nel caso di pluralità di offerte per altri versi equivalenti (capo 2 della rubrica).

L’operazione avrebbe costituito parziale attuazione di un patto di delinquenza istituito, attraverso il già citato ruolo di mediazione di Mo.Fr., tra i dirigenti e responsabili della citata azienda farmaceutica ed il responsabile per il settore dei trapianti epatici dell’Azienda Cardarelli (Dott. Pi.), al fine di favorire la diffusione dei prodotti della Grifols presso la stessa azienda e, in generale, sul mercato campano dei farmaci destinati, in special modo, ai trapiantati di fegato ed ai portatori di patologie epatiche.

Conviene dire subito che fatti analoghi di erogazione di utilità in favore di responsabili sanitari, al fine di favorire la diffusione dei propri prodotti in Campania, sarebbero stati posti in essere dalla Grifols anche nei rapporti con l’Ospedale universitario di Napoli, Azienda Federico II (capi 7, 8, 9 e 10) e con l’Ospedale di Frattamaggiore (capo 11).

2.1. Relativamente alla gara indetta dall’Azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli per la fornitura di immunoglobuline, il Giudice per le indagini preliminari ha illustrato come, in effetti, la So.Re.Sa. avesse già stipulato contratti di fornitura con società concorrenti della Grifols, e come nondimeno l’Azienda citata avesse bandito una gara le cui specifiche obiettivamente favorivano le specialità prodotte dalla stessa Grifols, pervenendo il 28/01/2010 ad aggiudicare la fornitura, essendo dall’azienda pervenuta l’offerta con il prezzo più basso. La procedura era stata per altro sospesa su disposizione del locale Tribunale amministrativo regionale, a seguito di un ricorso di azienda concorrente, la Biotest, che aveva presentato una offerta con prezzo più elevato.

Nondimeno, ha ritenuto il Giudice di prime cure che mancasse la prova, riguardo ai dirigenti del Cardarelli, della volontà dolosa di recare un ingiusto vantaggio ed un corrispondente danno, e mancasse altresì la prova delle manovre collusive ipotizzate dalla pubblica accusa.

A tale ultimo proposito, ed anzi, le conversazioni telefoniche intercettate sulle quali si fonda in parte la ricostruzione della vicenda avrebbero addirittura valenza negativa, evidenziando ad esempio che i dirigenti Grifols erano rimasti nell’incertezza sul prezzo da offrire fino all’ultimo, e che avevano manifestato soddisfazione e sorpresa dopo l’aggiudicazione, od il fatto che la responsabile della farmacia dell’azienda ospedaliera era rimasta estranea alla predisposizione del bando e delle specifiche tecniche.

Quanto al dolo intenzionale, il Giudice ha rilevato che i contatti tra i funzionari pubblici e la Grifols avrebbero messo in rilievo il fine di risparmio della spesa pubblica perseguito dai primi. Le indagini avrebbero documentato i benefici economici che Mo.

F. ricavava dal proprio impegno a sponsorizzare i farmaci Grifols presso i trapiantati e le istituzioni mediche di riferimento, soprattutto al fine di garantire che detti farmaci trovassero buona accoglienza presso i pazienti, ma non avrebbero documentato altrettanto nei rapporti tra Mo. e i funzionari pubblici del Cardarelli. Anzi, le intercettazioni svelerebbero la diffidenza del già citato Pi. nei confronti del Mo..

Quanto ai rapporti diretti tra lo stesso Pi. e la Grifols, sono analizzate conversazioni che metterebbero in rilievo la titubanza e l’inefficacia dell’azione del primo, che pure sembrava sensibile agli interessi della seconda, tanto da dirottare le pressioni verso strategie non pertinenti alla gara (ma piuttosto a prescrizioni individuali di farmaci che aumentassero la domanda di preparati con specifiche seguite solo dalla Grifols). Anzi, riportando notizie sulle riunioni tra i sanitari, si prospettavano continui riferimenti al loro scopo di conseguire sensibili risparmi attraverso una politica mirata degli approvvigionamenti, politica che, colloquiando tra loro, i dirigenti Grifols parevano non controllare. Nessun riferimento, comunque, ad un ruolo di Pi. nella preparazione della gara. Dopo il bando, addirittura si poneva il problema di capire che cosa avesse orientato la procedura a favore dell’azienda, anche con puntuale riferimento alle specifiche tecniche, e si commentava con timore l’eventualità che nascessero contestazioni per l’interferenza con le forniture assegnate dalla So.re.sa.

Più in generale il Giudice per le indagini preliminari ha rilevato l’anomalia in sè della gara bandita in pendenza delle forniture appena citate, riconoscendo la sussistenza di irregolarità ed anche qualche elemento di sospetto (una erronea rappresentazione della necessità di farmaco da parte del Responsabile degli acquisti, un certo dirigismo manifestato nella determinazione del fabbisogno) e tuttavia prendendo atto, nella mancanza di ogni elemento diretto a proposito di rapporti corruttivi, della insufficiente dimostrazione di un dolo di abuso da parte dei funzionari, se non addirittura della prova contraria.

Trattando dell’appello proposto dal pubblico ministero relativamente alla vicenda fin qui trattata, il Tribunale del riesame ne ha rilevata la genericità. In ogni caso, il Collegio ha condiviso la ricostruzione in fatto del primo Giudice, escludendo la prova di un fine di indebito vantaggio o danno a carico dei funzionari pubblici.

2.2. Il delitto di cui al capo 3 consiste nella rivelazione che il già citato Pi. aveva fatto, per telefono ed in favore della Grifois, circa il fatto che una società concorrente aveva presentato un’offerta nell’ultimo giorno utile per la già menzionata procedura.

Il Giudice per le indagini preliminari ha messo anzitutto in rilievo che i dirigenti della società citata erano talmente incerti da aver preparato due buste con due diverse offerte, e da aver poi depositato quella con il prezzo più basso quando ancora non era stata presentata alcuna altra offerta. Solo in seguito era intervenuta la Biotest, e p. aveva comunicato una notizia non solo ininfluente, ma anche accessibile dal partecipante già intervenuto nella gara.

2.3. A proposito dei fatti di rivelazione di segreto d’ufficio e di corruzione contestati al Dott. Pi. (capi 4, 5 e 6) e del connesso reato cd. di comparaggio, il primo Giudice ha escluso sussistano prove che, nei suoi rapporti con la Grifois, l’interessato si fosse attivato per condizionare la procedura di gara o, più in generale, procedure amministrative di acquisizione dei farmaci. Egli invece – secondo i risultati delle intercettazioni telefoniche – aveva accettato di prescrivere ai propri pazienti immunoglobuline secondo preparazioni e modalità di assunzione compatibili con un preparato distribuito dalla sola Grifois, in modo che aumentassero le richieste di acquisto corrispondenti presso le strutture sanitarie.

Il medico aveva anche accettato compensi, per altro destinati a terzi e soprattutto modestissimi, se comparati al valore dei contratti acquisiti da Grifois.

Secondo il Giudice, manca la prova di un accordo sinallagmatico per il compimento di atti contrari ai doveri dell’ufficio, tali non potendosi considerare, allo stato, prescrizioni mediche per i pazienti di preparati più efficaci (o di comoda assunzione) e comunque più economici.

Sussiste invece, sempre a parere del primo Giudice, il delitto di rivelazione di segreto d’ufficio ascritto al Pi. in relazione all’esibizione che questi aveva fatto di cartelle cliniche dei propri pazienti in favore di una informatrice sanitaria della Grifois, al fine parrebbe di convincerla che aveva in effetti preso a prescrivere i farmaci dell’azienda. Mancherebbe però la prova di una condotta mirata ad avvalersi della notizia, oltre il mero effetto di rivelazione, di talchè il reato per il quale vi è prova sufficiente sarebbe solo quello ci cui all’art. 326 c.p., comma 1, per il quale non è consentita l’applicazione di misure cautelari personali.

Il Tribunale del riesame ha condiviso la valutazione del primo Giudice circa la non configurabilità come atto contrario ai doveri d’ufficio della prescrizione di farmaci nelle condizioni indicate, mettendo in evidenza la genericità dei motivi dell’appello cautelare, anche sotto questo profilo, e con riguardo pure all’individuazione della legge violata, che la parte pubblica finisce con l’individuare nel principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

Rispetto al delitto di rivelazione, il pubblico ministero si sarebbe limitato a richiamare il contenuto degli atti di indagine, riproducendo parte della richiesta cautelare.

3. I capi 7 ed 8 si riferiscono a contributi versati dalla Grifols per il finanziamento di un convegno organizzato dal Dott. Sp., responsabile dei servizi di immunologia presso la clinica universitaria di Napoli. Secondo il Giudice per le indagini preliminari è provata al più una condotta di comparaggio, non emergendo che Sp. avesse promesso o compiuto atti contrari ai propri doveri d’ufficio. Egli aveva certamente prescritto farmaci Grifols, la cui fornitura per altro, a quel che sembra, era stata acquisita dalla So.re.sa. Come per Pi., si è ritenuto che la disponibilità a prescrivere farmaci di accertata efficacia e di minor costo non integra la controprestazione tipica di un accordo corruttivo.

Per l’azienda universitaria napoletana Grifols faceva riferimento anche al responsabile dei servizi di gastroenterologia, P. G. (capi 9 e 10), ma il Giudice di prime cure ha identificato una situazione analoga a quella appena descritta.

4. La vicenda concernente l’Ospedale di Frattamaggiore (capo 11) è stata ricostruita nel senso che un informatore farmaceutico della Grifols, F.A., aveva acquisito la disponibilità di due medici ( S. e m.) ad ordinare farmaci prodotti dall’azienda presso la farmacia del nosocomio. Era tuttavia necessaria una relazione tecnica, che S. non intendeva compilare mediante mera riproduzione di indicazioni provenienti dall’azienda, e che aveva per qualche tempo omesso di predisporre, tanto che, alla fine, la relazione era stata scritta dallo stesso F.. Questi aveva progressivamente ottenuto la firma dei vari medici interessati, tanto che la richiesta era stata alla fine protocollata, e per altro bloccata, in attesa di una relazione che giustificasse l’inserimento delle immunoglobuline Grifols in costanza della disponibilità di altre, acquisite tramite la So.Re.Sa.

Il Giudice per le indagini preliminari ha escluso l’integrazione della prospettata falsità materiale (non essendosi identificata alcuna contraffazione di firme e documenti), ed anche di quella ideologica, non essendosi affatto accertata la difformità dal vero della descrizione tecnica del prodotto.

Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio appena indicato, segnalando l’assenza di effettive confutazioni nell’atto di appello presentato dal P.M..

5. In esito alla disamina dei singoli reati o gruppi di reati, il primo Giudice ha escluso che sia stato identificato un progetto criminoso unitario e definito, impostato quale programma delittuoso di una associazione criminale allo scopo intervenuta tra Pi.

ed i dirigenti della Grifols, con ciò escludendo la gravita indiziaria anche con riguardo alla contestazione del delitto di cui all’art. 416 c.p. (capo 1).

Il Tribunale del riesame ha motivatamente condiviso tale valutazione, escludendo che sia stato provato un accordo indeterminato per commettere delitti in comune tra lo staff direttivo della Grifols ed il pubblico ufficiale coinvolto. Quanto ai rapporti stabilmente insediati con il Mo., attenevano alla “gestione” degli associati del gruppo da lui diretto, e non mirano ad influire sui rapporti tra la società e la pubblica amministrazione.

6. Nel provvedimento impugnato v’è una considerazione aggiuntiva rispetto ai rilievi, complessivamente richiamati, del Giudice di prime cure. E’ Stata acquisita su iniziativa dei Difensori una relazione dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica sull’operazione condotta dall’Azienda Cardarelli, dalla quale emerge che l’aggiudicazione alla Grifols della commessa per la fornitura delle immunoglobuline ha comportato un risparmio di spesa di circa 5.400.000 Euro.

7. Il Pubblico ministero, con un atto di ricorso di 314 cartelle, premessa la trascrizione delle imputazioni preliminari, articola tre distinti motivi di impugnazione.

7.1. Con il primo si deduce violazione di legge a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

Il Tribunale napoletano avrebbe rigettato l’appello cautelare, per vari aspetti, denunciando il carattere generico delle censure mosse alla decisione del Giudice per le indagini preliminari.

In realtà, osserva il ricorrente, la parte pubblica ha fatto esplicito rinvio alle risultanze compendiate nella richiesta a suo tempo presentata per l’applicazione delle misure cautelari. Così come si riconosce al Giudice la possibilità di motivare per relationem, così dovrebbe riconoscersi alla parte la stessa possibilità. Il Tribunale non avrebbe dunque potuto sottrarsi alla puntuale disamina di tutte le risultanze richiamate.

7.2. Con un secondo motivo, il pubblico ministero deduce violazione di legge (a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) e vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Dopo avere trascritto quasi l’intero provvedimento impugnato, ed il capo di imputazione relativo al reato associativo, il ricorrente osserva come abbia errato il Tribunale nell’assumere che nessun elemento investigativo sarebbe stato indicato per contraddire le conclusioni esposte dal primo Giudice, dovendosi infatti avere riguardo a tutti gli elementi indicati nella già citata richiesta cautelare, che nuovamente vengono trascritti nell’atto di ricorso.

7.3. Con un terzo motivo, il Pubblico ministero deduce violazione di legge a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Escludendo la prova di un accordo corruttivo sottostante alle irregolarità della gara bandita dall’Azienda Cardarelli, e le collusioni pertinenti alla gara medesima, il Giudice di prime cure avrebbe ignorato “le inconfutabili prove esistenti in atti”, e desumibili dalla richiesta ormai più volte citata.

La procedura negoziata era stata bandita in assenza dei presupposti di legge, tanto da essere in seguito annullata dal Tribunale amministrativo regionale. Nessun rilievo potrebbe avere il preteso “buon fine” della procedura, essendo la turbativa d’asta un reato di pericolo, che si commette a prescindere da specifiche violazioni di legge, e con un dolo che non richiede il fine di avvantaggiare o danneggiare illegittimamente altri.

Quanto ai contestati delitti di corruzione, i Giudici avrebbero erroneamente applicato un principio per il quale sarebbe atto contrario ai doveri d’ufficio solo quello compiuto in violazione della legge. In realtà l’atto potrebbe essere formalmente legittimo, ma ugualmente contrario ai doveri dell’ufficio, ad esempio perchè adottato in violazione del dovere di imparzialità e di corretto esercizio della discrezionalità tecnica e amministrativa, formalizzato dall’art. 97 Cost., e dalla L. n. 241 del 1990, art. 1.

Ciò che del resto la giurisprudenza ammetterebbe correntemente giudicando compatibile l’applicazione della fattispecie di cui all’art. 319 c.p., con riguardo ad atti rientranti nell’area della discrezionalità esercitabile dal pubblico ufficiale.

Ricorda il ricorrente che la Grifols avrebbe dovuto restare esclusa – in forza di leggi regionali e della connessa assegnazione ad altre aziende delle forniture per il triennio in corso – da qualunque fornitura di immunoglobuline sul territorio campano.

8. Nelle more dell’odierna udienza sono state depositate plurime memorie in difesa degli indagati.

8.1. In data 17/03/2014 è stata depositata memoria dal Difensore di V.R., amministratore delegato della Grifols, secondo il quale l’ordinanza impugnata è sufficientemente motivata in ogni suo aspetto, e comunque va integrata con gli ampi e puntuali rilievi compiuti dal Giudice di prime cure.

I riferimenti del Pubblico ministero alla motivazione per relationem sarebbero incongrui, perchè riferiti a provvedimenti giudiziali.

Con il terzo motivo di ricorso si proporrebbero censure in fatto.

8.2. Il 18/03/2014 è stata depositata memoria dal Difensore di F.A., informatore scientifico della Grifols, il quale a sua volta richiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.

In relazione al primo motivo, si nota come il Tribunale non abbia direttamente censurato la motivazione per relationem dell’ appello, ma l’omessa indicazione dei fatti e delle prove che avrebbero dovuto indurre una diversa decisione del Giudice di prime cure.

Riguardo al secondo motivo, è richiamata la giurisprudenza che esclude il reato associativo quando una organizzazione, eventualmente anche complessa, sia costituita allo scopo di perseguire uno scopo previamente determinato. Rilievo a maggior ragione valevole per F., cui detto reato è stato contestato nonostante la sua estraneità a tutti i fatti di corruzione e turbativa d’asta, considerato che per l’unico altro addebito, di falso, il Tribunale ha ribadito l’insussistenza del fatto.

8.3. Anche i Difensori di Ma.Fr., informatore scientifico della Grifols, hanno chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile o infondato, rimarcandone un asserito carattere ripetitivo e pleonastico.

Il Pubblico ministero avrebbe reiterato la metodologia espositiva già censurata dal Tribunale di Napoli, limitandosi a rilievi astratti (e non riferibili alle singole posizioni), nonchè a rinvii al testo della propria richiesta, senza neppure prendere atto della relazione ispettiva che ha posto in luce la convenienza economica della commessa conferita all’azienda della Ma..

Mancherebbero inoltre indicazioni sulla attualità delle esigenze cautelari, specie considerando che, di recente, le indagini preliminari sono state chiuse.

Nella memoria sono poi partitamente analizzate tutte le contestazioni mosse all’interessata.

8.4. Il 19/03/2014 è stata trasmessa memoria difensiva nell’interesse di D.G.G., direttore marketing della Grifols, e di G.C., informatore scientifico della stessa società.

Il riferimento del primo motivo di ricorso alla giurisprudenza in materia di motivazione per relationem sarebbe del tutto inconferente, poichè rileverebbe piuttosto la giurisprudenza sulla necessaria specificità dei motivi di gravame. Il principio di insufficienza del rinvio alla motivazione della richiesta cautelare rigettata, quale sostegno dell’appello cautelare del pubblico ministero, è stato espressamente enunciato da questa Corte (n. 32993 del 2013, rv.

256996, n. 46025 del 2013, rv. 257448).

Il secondo motivo, nella parte in cui si riferisce al delitto associativo, richiederebbe inammissibilmente una diversa ricostruzione del fatto ad opera della Corte di legittimità. Non vi sarebbe alcuna contraddizione interna alla motivazione del Tribunale, il quale ha certo escluso la ricorrenza del reato per l’assenza di prove circa i reati – fine, ma prima ancora ha negato esistesse la prova di un piano indeterminato di delinquenza tra i soggetti coinvolti dalla imputazione preliminare.

Quanto al terzo motivo, il Tribunale non avrebbe negato la natura del reato di turbata libertà degli incanti, che prescinde in effetti dall’esito della condotta collusiva, ma la ricorrenza in sè di una siffatta condotta. Per altro verso, quanto alla corruzione, esattamente sarebbe stata esclusa la natura antidoverosa delle condotte di “diffusione” dei farmaci Grifols, e mancherebbe comunque la prova del rapporto sinallagmatico tra le presunte prestazioni e le modeste utilità economiche evocate dalla pubblica accusa.

8.5. Il 19/03/2013 il Difensore di Mo.Fr., già sopra più volte menzionato, ha depositato memoria difensiva chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

Il Pubblico ministero pretenderebbe una terza ed inammissibile valutazione sul merito delle imputazioni cautelari. In ogni caso le risultanze smentirebbero positivamente l’esistenza di un vincolo associativo tra l’indagato ed i dirigenti Grifols.

Le doglianze concernenti il capo 11 della rubrica sarebbero meramente reiterative, e comunque infondate in fatto, rispetto alla sussistenza dei falsi e, in ogni caso, riguardo alla partecipazione dell’interessato.

 

Motivi della decisione

 

1. Il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile, perchè privo del necessario carattere di specificità, in parte proposto per motivi diversi da quelli consentiti (in particolare, attinenti alla ricostruzione del fatto compiuta dai Giudici della cautela) e, per una parte ancora, per motivi manifestamente infondati.

2. Manifestamente infondata è, anzitutto, la tesi che in sostanza sottende al primo dei motivi a sostegno dell’impugnazione: come si ammette (per la verità con differenze di contesto ed a seconda delle situazioni) che il giudice possa motivare per relationem una propria decisione, richiamando in tono adesivo i rilievi svolti con la domanda di parte o nell’ambito del provvedimento confermato, così dovrebbe ammettersi la possibilità che una parte sostenga la propria impugnazione richiamando gli argomenti espressi in un precedente atto, quando gli stessi siano stati disattesi con il provvedimento impugnato; per questa ragione vi sarebbe violazione di legge (non espressamente indicata), nel provvedimento del Tribunale del riesame, laddove ha considerato sostanzialmente inammissibile l’appello promosso dallo stesso Pubblico ministero contro la decisione del Giudice per le indagini preliminari di rigettare la richiesta di applicazione di misure cautelari, in quanto fondato sul mero richiamo alle considerazioni svolte con la richiesta respinta.

La tesi realizza un evidente travisamento della funzione assegnata ai motivi di censura nel sistema delle impugnazioni, che non è ovviamente la stessa funzione assicurata dalla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Quest’ultima ha lo scopo (tra gli altri) di consentire la sindacabilità dei provvedimenti medesimi, quale garanzia di legalità nell’esercizio della giurisdizione, e deve giustificare razionalmente, in fatto ed in diritto, la decisione assunta. In quest’ottica – e per limitarsi a semplici rilievi di carattere assai generale – il rinvio in termini adesivi ad argomenti di fatto e di diritto già altrove sviluppati, e certamente noti alle parti del procedimento, può essere sufficiente, semprechè esaurisca il contenuto motivazionale minimo del provvedimento assunto. Tanto questo è vero che la sufficienza del rinvio per relationem è comunemente esclusa, in termini variabili a seconda dei casi, quando il contenuto necessario del provvedimento è strutturalmente estraneo alla giustificazione dell’atto richiamato. Per fare un solo esempio, di fronte a censure decisive e sufficientemente specifiche proposte in fatto riguardo ad un determinato provvedimento, il giudice dell’impugnazione non ha facoltà di assolvere il proprio compito mediante il solo richiamo ai rilievi svolti nel provvedimento medesimo: la sua motivazione sarebbe incompleta, priva del necessario carattere di specifica considerazione degli argomenti essenziali opposti dalla parte al ragionamento del precedente giudice.

La funzione dei motivi nel sistema delle impugnazioni, salvo il caso in cui la legge preveda un effetto di devoluzione completo e indipendente dall’articolazione dei motivi di censura (come nel caso del ricorso per riesame), è invece quella di una sufficiente e certa delimitazione della regiudicanda, idonea a focalizzare il dibattito processuale nel giudizio impugnatorio. Una funzione definitoria necessaria per un verso ad assicurare la funzionalità del giudizio medesimo (anche in termini di pienezza del contraddittorio), e per l’altro ad identificare i profili della decisione giudiziale eventualmente consolidati per la rinuncia della parte o delle parti a discuterne il fondamento.

Per tali essenziali ragioni l’art. 581 cod. proc. pen., impone, per tutte le impugnazioni (appello compreso), che siano indicati i capi ed i punti della decisione cui l’atto si riferisce, e sia data “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” che sorreggono le relative richieste. E l’art. 591 cod. proc. pen., (comma 1, lettera e), com’è noto, sanziona di inammissibilità l’inosservanza, tra le altre, delle prescrizioni appena richiamate.

Basterà a questo punto ricordare come la giurisprudenza di questa Corte abbia fatto più volte applicazione del principio con specifico riferimento all’appello cautelare, ed al caso in cui lo stesso risulti essere stato proposto mediante richiamo agli argomenti contenuti nella richiesta di applicazione di misure cautelari respinta dal primo giudice: si tratta, per le ragioni appena indicate, di impugnazioni inammissibili (Sez. 6, Sentenza n. 277/2014 del 07/11/2013, rv. 257772; in precedenza, tra le altre, Sez. 6, Sentenza n. 3526 del 23/11/1993, rv. 196627; Sez. 1, Sentenza n. 32993 del 22/03/2013, rv. 256996; Sez. 6, Sentenza n. 46025 del 24/09/2013, rv. 257448; Sez. 6, Sentenza n. 47546 del 01/10/2013, rv.

258664).

Conviene aggiungere che l’inadeguatezza della tecnica utilizzata dall’Ufficio requirente appare tanto più manifesta, nel caso di specie, in considerazione del manifesto sforzo motivazionale profuso dal Giudice per le indagini preliminari, che ha valutato gli argomenti del Pubblico ministero ed indicato in dettaglio le ragioni del proprio dissenso circa l’idoneità dei medesimi a sorreggere le contestazioni cautelari: ragioni fondate o non – qui non rileva – ma certamente non superabili mediante la reiterazione dei rilievi che le avevano precedute.

Questa Corte ha talvolta precisato che il richiamo alla richiesta respinta può essere invece sufficiente, in sede di appello cautelare, a fronte di provvedimenti di rigetto sostanzialmente privi di motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 277 del 07/11/2013, rv. 257772).

Si tratta di casi nei quali, sostanzialmente, è prospettata una violazione di legge per carenza assoluta di motivazione, e comunque mancano, per definizione, argomenti che la parte rimasta soccombente possa contestare. Ma nella specie, come appena si è detto, è conclamata la ricorrenza di una situazione contraria.

3. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia una violazione della legge penale sostanziale (presumibilmente, l’art. 416 cod. pen.) ed un vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà.

Si tratta di motivi inammissibili, per manifesta infondatezza, per difformità dai requisiti indicati all’art. 606 cod. proc. pen., per genericità.

Il dato di percezione forse più immediata è la pertinenza al fatto delle scarne censure enucleagli dall’atto di ricorso, non dissimulata dal rinvio formale alle tipologie di vizio sopra richiamate. Il fenomeno è particolarmente evidente per la parte in cui si pretende, in sostanza, che il Giudice territoriale abbia malamente interpretato la fattispecie incriminatrice sol perchè, con ampia motivazione, ha ritenuto non sussistessero gravi indizi della relativa integrazione.

I riferimenti ad un fraintendimento del ruolo di Mo.

F., od alla svalutazione dei pretesi reati fine quali elementi dimostrativi della fattispecie associativa, sono appunti rilievi in fatto. In ogni caso il Tribunale, anche mediante rinvio alla motivazione del primo Giudice, ha illustrato ampiamente le ragioni per le quali non ha ravvisato l’esistenza di un patto associativo che legasse Mo. ai funzionari della Grifols per un verso ed al dirigente medico del Cardarelli per l’altro.

Del tutto atecnico, poi, il riferimento ad un preteso travisamento della prova, relativo appunto alla funzione associativa attribuita al Mo.. Com’è noto, l’espressione designa l’errore percettivo del giudice, che afferma una circostanza di fatto essenziale trascurando le risultanze contrarie incontrovertibilmente acquisite agli atti, o postulando l’esistenza di risultanze conformi in realtà inesistenti. In nessun caso, dunque, un concetto riferibile al vaglio critico della prova.

In ogni caso, e risolutivamente, si constata come il ricorrente abbia fatto ricorso (tanto più inammissibile in un giudizio di legittimità) alla stessa tecnica utilizzata per l’appello cautelare, omettendo qualsiasi seria indicazione sulle risultanze che il Tribunale avrebbe trascurato e che avrebbero dovuto orientare il suo giudizio, in conformità alle regole del ragionamento probatorio e degli oneri di completezza della motivazione, in senso diverso da quello della decisione impugnata. E la conclusione non può cambiare, naturalmente, nè per lo sbrigativo riferimento ai fatti di comparaggio che sarebbero stati comunque accertati, ovviamente inidoneo a documentare l’esistenza di un patto di delinquenza stabile e strutturato tra gli indagati, nè per effetto della trascrizione letterale delle centinaia di pagine di cui constava l’originaria richiesta cautelare, del tutto inidoneo ad identificare specifiche censure al ragionamento probatorio dei Giudici territoriali.

4. Anche i rilievi che concorrono a definire il “terzo motivo” del ricorso in esame, riuniti sotto una rubrica segnata dal riferimento alla violazione della legge penale sostanziale (gli artt. 353 e 319 c.p.), non sono ammissibili.

Si tratta, ancora una volta, di motivi in fatto, e generici (nonchè infondati) anche nella misura in cui non focalizzano appieno il senso della decisione di rigetto adottata dal Giudice per le indagini preliminari e confermata dal Tribunale.

A proposito della turbativa d’asta, in sostanza, il ricorrente osserva che per l’integrazione del reato è irrilevante il “buon fine” della procedura – probabile riferimento all’argomento, valorizzato dal Tribunale, del risparmio di spesa che si sarebbe realizzato assegnando una nuova fornitura alla Grifols – e non è richiesto un fine di profitto o di danno. Si è aggiunto che la prova di accordi corruttivi sottesi all’alterazione della procedura non sarebbe necessaria a fini di documentazione dell’illecito.

Sennonchè l’evento di pericolo che contrassegna effettivamente la fattispecie deve comunque dipendere da una condotta tipica, che consiste per un verso nel ricorso a violenza o minaccia, o per l’altro in comportamenti di natura fraudolenta o collusiva. Non è certo sufficiente, in sè e per sè, che nell’attuazione della procedura risultino commesse violazioni di legge.

I Giudici territoriali hanno compiuto riferimenti alla carenza di indizi circa un dolo di profitto o di ingiusto danno in relazione essenzialmente del delitto di abuso di ufficio, contestato in concorso con quello punito all’art. 353 c.p., al quale soltanto si riferisce il ricorso.

Il rigetto della richiesta concernente la turbativa d’asta non è dipeso dall’erronea configurazione di elementi costitutivi non previsti dalla fattispecie (il dolo specifico, appunto, o la corruttela dei pubblici ufficiali coinvolti nella procedura), ma dalla convinzione, espressa in esito ad un dettagliato percorso argomentativo, che non ricorressero gravi indizi della collusione o comunque delle attività fraudolente necessarie all’integrazione del reato. A questo proposito, la doglianza del ricorrente si riduce all’assicurazione che invece gli indizi vi sarebbero, deducibili dalla motivazione dell’originaria richiesta cautelare, integralmente e genericamente richiamata.

Una situazione per molti versi analoghi si riscontra per il secondo ed ultimo “nucleo” della prospettata violazione di legge, che attiene ai delitti di corruzione.

Il ricorrente si diffonde sulla distinzione tra corruzione cd.

propria e corruzione cd. impropria, ricordando come la giurisprudenza, specie in tempi recenti, abbia ammesso la configurabilità del primo reato anche a fronte di attività eminentemente discrezionali del pubblico ufficiale, ravvisando una violazione dei doveri d’ufficio nella elusione dell’obbligo di imparzialità, direttamente sancito, tra l’altro, dall’art. 97 Cost..

Il rilievo è fondato, ma privo di decisiva pertinenza. La “violazione di legge” commessa consapevolmente dal pubblico ufficiale, al fine di avvantaggiare se stesso o altre persone, non è sufficiente ad integrare il delitto di cui all’art. 319 c.p., segnato anche dalle implicazioni sinallagmatiche della condotta tipica: il comportamento infedele è connesso alla dazione od alla promessa (accettata) del versamento di denaro o altra utilità. Pure fondato – ma privo a sua volta di incidenza – è l’ulteriore rilievo (del resto espresso anche nell’ordinanza di rigetto della richiesta cautelare) per il quale il delitto di corruzione può ben concorrere con il reato di comparaggio, cioè con la contravvenzione prevista e punita al R.D. n. 1265 del 1934, art. 170.

Nel caso di specie, il Giudici territoriali hanno sostanzialmente escluso (pur senza negare la ricorrenza di fatti di comparaggio) che ricorrano gravi indizi della dipendenza dei comportamenti favorevoli alla Grifols da un pregiudiziale favoritismo (implicato da controprestazioni economiche), piuttosto che dalla valutazione tecnica di maggiore adeguatezza dei relativi farmaci, così negando la contestata violazione del dovere di imparzialità. I comportamenti in questione, anche alla luce di una qualche indeterminatezza che al proposito segna le ipotesi d’accusa, sono stati valutati (negandone la rilevanza o la sussistenza) tanto con riguardo ai singoli atti di prescrizione medica dei farmaci Grifols – considerati conformi ad un corretto esercizio della discrezionalità tecnica – che con riferimento ad una ipotetica “vendita della funzione”. Si è ritenuto in sostanza (sulla base delle intercettazioni ed anche dell’asserita modestia delle erogazioni accettate dai medici dirigenti) che non vi fosse prova della dipendenza degli atti dei pubblici ufficiali (così come focalizzati) dalla causa illecita connessa alla promessa corruttiva.

Insomma, non si è negata in diritto la configurabilità della corruzione nel caso di uso non imparziale della discrezionalità amministrativa, ma si è negata in fatto la dipendenza dei comportamenti contestati da atteggiamenti di parzialità, piuttosto che di scelta medica e gestionale. Nel contempo, l’ipotetica ricorrenza di fatti di comparaggio (che pure richiedono un sinallagma tra prestazioni) non è stata utilizzata, nella motivazione dei provvedimenti impugnati, per escludere in diritto la configurabilità della corruzione.

Semmai, la soluzione adottata nel risolvere la relazione tra i due temi che costituisce appunto una scelta in fatto, avrebbe potuto dare luogo a rilievi – non – porta qui quanto fondati – circa la piena coerenza del percorso motivazionale adottato dal Giudice per le indagini preliminari, e sostanzialmente avallato dal Tribunale.

Inutile comunque approfondire il tema, posto che la censura del ricorrente – come sopra si è visto – è stata riferita e circoscritta al solo vizio di violazione della legge penale sostanziale, ed è stata sostenuta con motivazioni per un verso prive di conferenza, e per l’altro, ancora una volta, pertinenti ad una ricostruzione di fatto che sarebbe inutile quandochè si facesse questione di coerenza del tessuto motivazionale dei provvedimenti impugnati, dato che è stata enunciata e ribadita senza specifiche critiche alle argomentazioni proposte dai Giudici territoriali, e mediante integrale e generico rinvio alle preesistenti considerazioni svolte con la richiesta cautelare.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2014